1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».
2. All'Articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata»;
b) il comma 2 è abrogato.