Art. 8.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374).

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «4.700» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 posti».
      2. All'Articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

              «1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per periodi di eguale durata»;

          b) il comma 2 è abrogato.